ISSN: 2038-0925

2/ Il separatismo siciliano (1943-1947)

di Deborah PACI e Fausto PIETRANCOSTA
Diacronie. Studi di Storia Contemporanea. DOSSIER : Luoghi e non luoghi della Sicilia contemporanea: istituzioni, culture politiche e potere mafioso, N. 3 2|2010,, N. 3, 2|2010

"Effetti speciali sullo Stretto di Messina by Lorca56 on Flickr (CC)

Il separatismo di Finocchiaro Aprile si è imposto sulla scena politica siciliana subito dopo l’occupazione alleata dell’isola. Ma dove affondano le radici ideologiche del movimento separatista? Quali sono state le finalità perseguite dal MIS (Movimento Indipendentista Siciliano)? Quale influenza politica ha esercitato il movimento nella fase di transizione? Quanto ha pesato la presenza del movimento separatista nell’elaborazione – per come si è conformato – dello Statuto siciliano? […» Scarica l’articolo completo in PDF]

Download (PDF, Sconosciuto)

.


Per citare questo articolo


PACI, Deborah, PIETRANCOSTA, Fausto, «Il separatismo siciliano (1943-1947)», Diacronie. Studi di Storia Contemporanea. Dossier : Luoghi e non luoghi della Sicilia contemporanea: istituzioni, culture politiche e potere mafioso, N. 3, 2|2010,
URL:<http://www.studistorici.com/2010/07/30/paci-pietrancosta_separatismo_dossier_3/>

.
.


Diritti


Creative Commons License«Il separatismo siciliano (1943-1947)» by Deborah Paci & Fausto Pietrancosta / Diacronie. Studi di Storia Contemporanea is licensed under a Creative Commons Attribuzione 2.5 Italia License.
.
.

tag_red , , , ,

2 comments
Scrivi un commento »

  1. I RISULTATI DEL REFERENDUM ISTITUZIONALE IN SICILIA PUBBLICATI DAL GIORNALE DI SICILIA IL 04.06.1946.

    I risultati definitivi sul “Referendum Istituzionale”- Sicilia: Monarchia voti 1.292.100; Repubblica voti 705.949. Con questi risultati i Siciliani, non essendo ancora approvata la Costituzione della Repubblica Italiana avvenuta il 22.12.1947, avevano il sacro-santo diritto dovere di istituire in proprio la MONARCHIA e rinunciare all’accesso nella nuova Repubblica Italiana (di dubbia qualità). Questa scelta legittima, purtroppo, è stata stranamente disattesa dai Siciliani e, ovviamente negata dagli attori della nuova Repubblica Italiana, tra l’altro, espressamente basata sulla Sovranità Popolare. Di fatto in Sicilia, dal 1946 ad oggi, il Popolo Siciliano è “SOPRANO”. Può solo cantare l’opera della “SOVRANITA’” che non ha avuto, che non ha e che non avrà mai, grazie alla c.d. Democrazia in continua metamorfosi dal 1948 in mano a jester, clown, ecc..

    A QUESTO PUNTO, S’INVITA L’ESPERTO LEGISLATORE SICILIANO AD ESPRIMERE UN PARERE SULLA POSSIBILITA’ DI POTER RIVENDICARE IL DIRITTO ACQUISITO NEL 1946 CON LA SCELTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DELLA MONARCHIA E POTER RIVENDICARE TUTTI I DANNI SUBITI IN 154 ANNI DI MALGOVERNO NAZIONALE E REGIONALE (CONSEQUENZIALE).

    Cordiali saluti.

  2. Gentile Sammartano,

    la tesi da Lei proposta e l’analisi offerta è smentita essenzialmente dai principali riferimenti normativi sia degli organi nazionali sia degli organi regionali siciliani atti a deliberare ed espressione in quel momento storico della sovranità e volontà politica rispettivamente del popolo italiano e dei siciliani, in particolare dai decreti luogotenenziali 25 giugno 1944, n. 151 e 16 marzo 1944, n. 98 nei quali si esplicita chiaramente e soprattutto per volere della corona rappresentata nella persona di Umberto di Savoia luogotenente del Regno che non vi sarebbe stata alcuna possibilità, a prescindere dalle decisioni che sarebbero state prese, di rivendicazione di alternative soluzioni politico-istitutzionali che concernessero una separazione o dissoluzione, anche parziale della “Nazione” (il riferimento è preciso e inequivocabile), d’altronde la condotta e il contesto internazionale entro cui si muovevano le autorità nazionali italiane ed alleate non fanno in alcun modo pensare, come ampiamente documentato, che si potesse intendere diversamente la questione.

    In sede di organi regionali, legittimamente sovrani e operanti in virtù delle disposizioni legislative nazionali approvate dallo Stato sotto la guida della Monarchia sabauda, dai rappresentanti della popolazione siciliana e, in una prima fase anche delle autorità AMGOT, era stata scelta e approvata nella fase di redazione e sottoscrizione dello Statuto regionale e delle nuove forme di strutturazione istituzionale della Regione, in maniera preventiva la soluzione a favore dell’unità con lo Stato Italiano e la conseguente adesione alle sorti politiche e, si intende, costituzionali della nazione italiana cui, in ogni caso la popolazione siciliana aveva e avrebbe contribuito a determinare.

    Per queste, e per molteplici ulteriori ragioni di carattere politico congiunturale rinvenibili nella copiosa letteratura specialistica sull’argomento, possiamo dire con certezza non sussistesse alcun presunto “sacro-santo diritto dovere” dei siciliani ad istituire in proprio una forma di Stato monarchico, che la stessa Monarchia sabauda con atti legislativi e comportamenti politici e gli stessi rappresentanti degli organi regionali siciliani avevano già categoricamente escluso e rifiutato. Risibile poi risulta l’accenno ad una ipotetica rinuncia “all’accesso nella nuova Repubblica italiana” dal momento che, sempre dal punto di vista strettamente giuridico, non vi è mai stata una fine della sovranità legittima dello Stato italiano e delle sue istituzioni rispetto alla Sicilia (ha avuto luogo semmai una forma di amministrazione militare e civile nella fase di occupazione alleata che, per stessa ammissione delle medesime autorità non si traduceva in un passaggio di sovranità tale da configurare una secessione della regione dal resto dello Stato), la Sicilia era dunque parte integrante dello Stato italiano prima che si pervenisse al processo referendario e costituzionale. Il complesso dei provvedimenti legislativi citati e sommatisi oltre alle scelte compiute dalle istituzioni regionali e nazionali testimonia chiaramente l’insussistenza di tali presunti diritti acquisiti nel 1946 cui si fa riferimento. A corollario dell’intero ragionamento è corretto ricordare e sottolineare che la sovranità dei siciliani come quella di tutti gli italiani in quel contesto ha avuto modo di esplicarsi tramite l’elezione dei rappresentanti regionali in seno all’Assemblea costituente, i quali, proprio manifestando il volere della popolazione siciliana da loro rappresentata hanno contribuito fattivamente alla redazione della carta costituzionale indicando, sottoscrivendo e riaffermando, in fase di coordinamento dello Statuto regionale alla Costituzione nel gennaio 1948, la scelta dell’unità con lo Stato italiano (art. 5 Cost.) e l’irrevocabilità della scelta repubblicana per la forma dello Stato (art. 139 Cost) che quindi si configurano come scelte legittime dei siciliani.

Scrivi un commento